16 Giu

Sintesi del Tavolo di lavoro Andis “L’organico dell’autonomia” del 14 giugno 2016

“L’ organico dell’autonomia”
Sintesi dell’incontro del 14 giugno 2016

L’intervento del dott. Volontè, svoltosi il giorno 14 c.m. presso la scuola Di Vona di Milano, ha messo in luce alcuni aspetti in merito a quanto stabilito dal DMI del 28 aprile 2016, riguardante la consistenza della dotazione organica di diritto per il triennio 2016/2018.

ASSEGNAZIONE DELL’ORGANICO

Tutti i posti comuni (organico potenziato e diritto) sono intercambiabili: per visionare la disponibilità si deve andare su SIDI e cliccare su INTERROGAZIONE per i posti comuni e di sostegno e DISPONIBILITA’ per i posti dell’organico dell’autonomia (comuni+ potenziamento).

Attualmente l’organico dell’autonomia è la somma degli organici delle singole scuole che compongono l’Istituto per cui si devono leggere i codici delle scuole e non quelli dell’IC o IS.

Peri la scuola primaria la determinazione dell’organico è data dal numero degli alunni, dal numero delle classi e dal tempo scuola.

Il potenziamento è proporzionale al numero degli alunni (1 posto ogni 180 alunni).

Per la scuola secondaria di I grado, la determinazione dell’organico di diritto è data dal numero delle classi e dal tempo scuola.

Il potenziamento è proporzionale al numero degli alunni (1 posto ogni 240 alunni).

Per la scuola secondaria di II grado la determinazione dell’organico di diritto è data dal numero delle classi e dal tempo scuola e la determinazione del potenziamento è proporzionale al numero degli alunni (1 posto ogni 120 alunni)

I posti di sostegno sono quantificati nell’organico assegnato senza distinguere fra diritto e potenziato.

Sarà possibile, in un secondo tempo, avere dei posti in deroga.

Questa diversa modalità di assegnazione (prevista dalla legge) spiega la ragione che ha determinato la diversa assegnazione dei posti di organico potenziato con l’evidente penalizzazione della scuola secondaria di I Grado.

I posti assegnati sono stati tratti dallo scorrimento delle GAE che prevedevano pochissimi posti in alcune cattedre (matematica, lettere, lingue straniere), ciò spiega l’assegnazione di docenti provenienti in maggior parte dalle cosiddette educazioni (arte, musica, educazione fisica, tecnologia).

Anche per l’assegnazione a regime (2016-2019), non si è tenuto conto del fabbisogno espresso nei PTOF se non per i casi in cui vi erano cattedre disponibili.

È consentito, a scuole dello stesso ambito territoriale, di accordarsi per “scambiare”, per tutto il triennio, classi di concorso di organico potenziato (prima della chiamata dei docenti interessati), utilizzando la possibilità offerta dal DPR 275/1999 con riferimento alle reti.

LE CONSEGUENZE

  1. L’organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) è triennale.
  2. I docenti trasferiti alle scuole con mobilità e vincitori di concorso possono essere assegnati alle classi e per attività di potenziamento previste nel PTOF.
  3. Non esiste più alcuna distinzione fra le diverse origini dei posti, il Dirigente scolastico può utilizzare indistintamente le risorse; nella scuola secondaria di II grado ciò riguarda anche la possibilità di incarico nei diversi indirizzi presenti nell’istituto.
  4. Non vi potranno essere incrementi di posti nel corso del triennio, di conseguenza è da tenere in considerazione il problema dell’aumento del numero delle classi nel corso del triennio, poiché l’organico dell’autonomia non varierà né in diminuzione né in aumento. Questo problema assume un valore fondamentale nelle scuole secondarie, in quanto un aumento di classi nella primaria può essere coperto con l’organico dell’autonomia.

ORGANICO DI FATTO

Permane la possibilità di adeguamento dell’organico con posti annuali che comprende:

  • le ore residue dell’organico di diritto;
  • l’adeguamento dell’organico alle situazione che intervengono dopo la chiusure delle iscrizioni (non ammissioni, trasferimenti….).

I posti saranno coperti con assegnazioni, utilizzi o supplenze annuali.

Considerando che i posti dovranno essere autorizzati dal MEF e il fatto che vi è un organico dell’autonomia, è da ritenere che tale adeguamento subirà delle restrizioni.

ESONERI

L’incarico di collaboratore del dirigente scolastico rientra nella disponibilità che il dirigente ha per affidare incarichi di supporto e che riguarda il 10% dell’organico.

L’esonero/semiesonero di un collaboratore del D.S nella scuola secondaria di primo e secondo grado è di fatto possibile solo se vi sono docenti di potenziamento delle specifiche classi di concorso.

Nel caso in cui la scelta ricada su un docente della scuola primaria, il problema non si pone in quanto appartenente a posto comune.

È stata ribadita l’impossibilità di procedere ad esoneri di docenti della scuola dell’infanzia o di religione cattolica.

TEMPISTICA

Per consentire l’effettuazione di tutte le operazioni che, per legge devono essere effettuate entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto), è stata richiesta una deroga per consentire la chiusura amministrativa dell’anno al 15 settembre.

Ciò di fatto crea un problema rispetto all’avvio delle lezioni previsto nella maggior parte delle regioni in giorni precedenti, ma consentirà alle scuole di avere il tempo necessario per conferire gli incarichi triennali ai docenti di ruolo provenienti dagli ambiti territoriali.

La coniugazione “richiesta da parte dei docenti alle scuole”/”scelta delle scuole dei docenti necessari” potrà avvenire non prima del 22 agosto e proseguirà sino ai primi giorni di settembre. Terminati gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie l’USR procederà alle individuazioni per gli incarichi di supplenze annuali solo sulle ore residue. Al termine le scuole potranno chiamare da graduatoria d’istituto, come in passato.

A.N.Di.S. – Lombardia

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